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COSTITUZIONE AMERICANA: SEPTEMBER 17, 1787
PREAMBOLO
Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di
perfezionare ulteriormente la nostra Unione, di
garantire la giustizia, di assicurare la
tranquillità all'interno, di provvedere alla
comune difesa, di promuovere il benessere
generale e di salvaguardare per noi stessi e per
i nostri posteri il dono della libertà,
decretiamo e stabiliamo questa Costituzione
degli Stati Uniti d'America.
Articolo 1
Sezione 1. - Tutti i poteri legislativi
conferiti col presente atto sono delegati ad un
Congresso degli Stati Uniti, composto da un
Senato e da una Camera dei Rappresentanti.
Sezione 2. - La Camera dei Rappresentanti
sarà composta di membri eletti ogni due anni dal
popolo dei vari Stati, e gli elettori di
ciascuno Stato dovranno avere i requisiti
richiesti per essere elettori della Camera più
numerosa del Parlamento dello Stato. Non può
essere Rappresentante chi non abbia raggiunto
l'età di 25 anni, non sia da sette anni
cittadino degli Stati Uniti e non sia, nel
periodo delle elezioni, residente nello Stato in
cui sarà eletto. I Rappresentanti e le imposte
dirette saranno ripartiti fra i diversi Stati
che facciano parte della Unione secondo il
numero dei loro abitanti; numero che verrà
determinato aggiungendo al totale degli uomini
liberi - compresi quelli sottoposti a
prestazioni di servizio per un periodo limitato
ed esclusi gli indiani non soggetti ad imposte -
tre quinti del rimanente della popolazione. Il
censimento deve essere fatto entro tre anni
dalla prima riunione del Congresso degli Stati
Uniti, e successivamente ogni dieci anni,
secondo le norme che verranno stabilite per
legge. Il numero dei Rappresentanti non supererà
quello di uno per ogni trentamila abitanti, però
ciascuno Stato avrà almeno un Rappresentante; e
fino a che quel computo non sarà effettuato, lo
Stato del New Hampshire avrà il diritto di
eleggere tre Rappresentanti, il Massachusetts
otto, il Rhode Island e le Piantagioni di
Providence uno, il Connecticut cinque, lo Stato
di New York sei, quello del New Jersey quattro,
la Pennsylvania otto, il Delaware uno, il
Maryland sei, la Virginia dieci, la Carolina del
Sud cinque, la Georgia tre. Quando nella
rappresentanza di uno Stato rimarranno seggi
vacanti, già organi del Potere esecutivo
indiranno le elezioni per ricoprire tali seggi.
La Camera dei Rappresentanti eleggerà il suo
Presidente e le altre cariche ed essa sola avrà
il potere di mettere in stato d'accusa il
Presidente o i membri del Congresso.
Sezione 3. - Il Senato degli Stati Uniti
sarà composto da due Senatori per ogni Stato,
eletti dalla Legislatura locale per un periodo
di sei anni; ed ogni Senatore disporrà di un
voto. Immediatamente dopo la riunione successiva
alla prima elezione, i Senatori saranno divisi
in tre classi, in numero possibilmente eguale. I
seggi dei Senatori della prima classe diverranno
vacanti allo scadere del secondo anno, quelli
della seconda classe allo scadere del quarto
anno, quelli della terza allo scadere del sesto
anno, in modo che ogni due anni venga rieletto
un terzo del Senato; e ove nell'intervallo tra
le sessioni della Legislatura di ciascuno Stato,
in seguito a dimissioni o per altra causa
qualsiasi, alcuni seggi rimangano vacanti,
l'Esecutivo potrà procedere a nomine provvisorie
fino alla successiva sessione della Legislatura,
che conferirà i seggi vacanti. Non potrà essere
Senatore chi non abbia compiuto l'età di 30
anni, non sia da nove anni cittadino degli Stati
Uniti, e non sia, nel periodo della elezione,
residente nello Stato in cui sarà eletto. Il
Vicepresidente degli Stati Uniti sarà Presidente
del Senato, ma non avrà voto, salvo nel caso di
pareggio dei voti. Il Senato nominerà le altre
sue cariche, come pure un Presidente pro tempore,
il quale presiederà in assenza del
Vicepresidente, o quando questi svolga le
funzioni di Presidente degli Stati Uniti. Il
Senato avrà il potere esclusivo di giudicare gli
atti d'accusa contro membri del governo e
parlamentari (impeachment). Ove si riunisca per
tale scopo, i suoi membri presteranno giuramento
o impegneranno la loro parola. Ove si debba
giudicare il Presidente degli Stati Uniti,
presiederà il Presidente della Corte Suprema;
nessun accusato potrà essere dichiarato
colpevole senza una maggioranza dei due terzi
dei membri presenti. Le condanne pronunziate in
tali casi non avranno altro effetto se non di
allontanare l'accusato dalla carica che occupa e
di interdirgli, negli Stati Uniti, l'accesso a
qualsiasi carica onorifica, di fiducia, o
retribuita; ma il condannato potrà, nondimeno,
essere soggetto, e sottoposto, ad
incriminazione, processo, giudizio e punizione
secondo le leggi ordinarie.
Sezione 4. - La data, i luoghi e le
modalità delle elezioni dei Senatori e dei
Rappresentanti saranno fissati in ogni Stato
dalle relative Legislature; ma il Congresso
federale potrà in qualsiasi momento emanare o
modificare queste norme, salvo per quanto
riguarda i luoghi in cui i Senatori debbono
essere eletti. Il Congresso si riunirà almeno
una volta all'anno e tale riunione dovrà aver
luogo nel primo lunedì di dicembre, a meno che
non venga fissato per legge un altro giorno.
Sezione 5. - Ciascuna delle due Camere
sarà giudice delle elezioni, delle rielezioni e
dei requisiti dei propri membri. Il numero
legale per ciascuna delle due Camere sarà
costituito dalla metà più uno; qualora non si
raggiunga il numero legale, ciascuna Camera
potrà aggiornare la seduta di giorno in giorno,
ed essere autorizzata a costringere i membri
assenti ad intervenire, ricorrendo a quei mezzi
e comminando quelle sanzioni cui essa riterrà di
ricorrere. Ciascuna Camera elaborerà il proprio
regolamento, punirà i suoi membri per condotta
scorretta, e potrà, a maggioranza di due terzi,
procedere ad espulsioni. Ciascuna Camera
redigerà un verbale delle proprie sedute e lo
pubblicherà periodicamente, ad eccezione di ciò
che crederà debba rimanere segreto; i voti
favorevoli e contrari dei membri di ciascuna
Camera, sopra una qualsiasi questione, saranno,
su domanda di un quinto dei membri presenti,
inseriti a verbale. Nessuna delle due Camere,
durante la sessione del Congresso, potrà, senza
il consenso dell'altra, rinviare la seduta per
più di tre giorni, né spostare in luogo diverso
da quello in cui seggono le due Camere.
Sezione 6. - I Senatori e i
Rappresentanti riceveranno per le loro funzioni
un'indennità, che verrà determinata per legge e
pagata dal Tesoro degli Stati Uniti. In nessun
caso, salvo che per tradimento, fellonia e
turbamento della quiete pubblica, essi potranno
essere arrestati, sia durante la sessione, sia
nel recarsi a questa o nell'uscirne; né, per i
discorsi pronunziati o per le opinioni sostenute
nelle rispettive Camere, potranno essere
sottoposti a interrogatori in alcun altro luogo.
Nessun Senatore e Rappresentante, per tutto il
periodo per cui è stato eletto, potrà essere
chiamato a ricoprire un qualsiasi ufficio civile
alle dipendenze degli Stati Uniti, che sia stato
istituito, o la cui retribuzione ne sia stata
aumentata, durante detto periodo; e nessuno, che
abbia un impiego alle dipendenze degli Stati
Uniti, potrà essere membro di una delle due
Camere anche conservi tale impiego.
Sezione 7. - Tutti i progetti di legge
relativi all'imposizione di tributi debbono
avere origine nella Camera dei Rappresentanti;
il Senato, però, può concorrervi, come per gli
altri progetti di legge, proponendo
emendamenti.Qualsiasi progetto di legge che
abbia ottenuto l'approvazione del Senato e della
Camera dei Rappresentanti, deve essere
presentato, prima di divenire legge, al
Presidente degli Stati Uniti. Questi, qualora lo
approvi, vi apporrà la firma; in caso contrario,
lo rinvierà con le sue osservazioni alla Camera
da cui è stato proposto, e questa inserirà
integralmente a verbale tali osservazioni e
discuterà di nuovo il progetto. Se dopo questa
seconda discussione, due terzi dei membri della
Camera interessata si dichiareranno in favore
del progetto, questo sarà mandato, insieme con
le osservazioni del Presidente, all'altra
Camera, da cui verrà discusso in maniera
analoga; e se anche in questa sarà approvato con
una maggioranza di due terzi, acquisterà valore
di legge. In tali casi, però, i voti di entrambe
le Camere debbono essere espressi con appello
nominale, e i nomi dei votanti pro e contro
saranno annotati nei verbali delle rispettive
Camere. Se entro dieci giorni (escluse le
domeniche) dal momento in cui gli sarà stato
presentato, il Presidente non restituirà un
progetto di legge, questo acquisterà forza di
legge come se egli lo avesse firmato, a meno che
il Congresso, aggiornandosi, non renda
impossibile che il progetto stesso gli sia
rinviato; nel qual caso il progetto non
acquisterà forza di legge. Tutte i mandati,
deliberazioni o i voti, per i quali sia
necessario il concorso delle due Camere (salvo
che si tratti di aggiornamenti) debbono essere
sottoposti al Presidente degli Stati Uniti, e da
lui approvati prima che entrino in vigore;
oppure, se egli li respinge, debbono nuovamente
essere approvati dai due terzi delle due Camere,
conformemente a quanto prescritto per i progetti
di legge.
Sezione 8. - Il Congresso avrà facoltà:
d'imporre e percepire tasse, diritti, imposte e
dazi; di pagare i debiti pubblici e di
provvedere alla difesa comune e al benessere
generale degli Stati Uniti I diritti, le
imposte, le tasse e i dazi dovranno, però,
essere uniformi in tutti gli Stati Uniti; di
contrarre prestiti per conto degli Stati Uniti;
di regolare il commercio con le altre Nazioni, e
fra i diversi Stati e con le tribù indiane; di
fissare le norme generali per la
naturalizzazione, e le leggi generali in materia
di fallimento negli Stati Uniti; di battere
moneta, di stabilire il valore della moneta
stessa e di quelle straniere, e di fissare i
vari tipi di pesi e di misure; di provvedere a
punire ogni contraffazione dei titoli e della
moneta corrente degli Stati Uniti; di stabilire
uffici e servizi postali; di promuovere il
progresso della scienza e delle arti utili,
garantendo per periodi limitati agli autori e
agli inventori il diritto esclusivo sui loro
scritti e sulle loro scoperte; di costituire
tribunali di grado inferiore alla Corte Suprema;
di definire e di punire gli atti di pirateria e
di fellonia compiuti in alto mare, nonché le
offese contro il diritto delle genti; di
dichiarare la guerra, di concedere permessi di
preda e rappresaglia e di stabilire norme
relative alle prede in terra e in mare; di
reclutare e mantenere eserciti; nessuna somma,
però, potrà essere stanziata a questo scopo per
più di due anni; di creare e mantenere una
Marina militare; di stabilire regole per
l'amministrazione e l'ordinamento delle forze di
terra e di mare; di provvedere a che la milizia
sia convocata per dare esecuzione alle leggi
dell'Unione, per reprimere le insurrezioni e per
respingere le invasioni; di provvedere a che la
milizia sia organizzata, armata e disciplinata e
di disporre di quella parte di essa che possa
essere impiegata al servizio degli Stati Uniti,
lasciando ai rispettivi Stati la nomina degli
ufficiali e la cura di addestrare i reparti
secondo le norme disciplinari prescritte dal
Congresso; di esercitare esclusivo diritto di
legiferare in qualsiasi caso in quel distretto
(non eccedente le dieci miglia quadrate) che per
cessione di Stati particolari, e per consenso
del Congresso, divenga sede del governo degli
Stati Uniti; e di esercitare analoga autorità su
tutti i luoghi acquistati, con l'assenso della
Legislatura dello Stato in cui si trovano, per
la costruzione di fortezze, di depositi, di
arsenali, di cantieri e di altri edifici di
utilità pubblica; di fare tutte le leggi
necessarie ed adatte per l'esercizio dei poteri
di cui sopra, e di tutti gli altri poteri di cui
la presente Costituzione investe il governo
degli Stati Uniti, o i suoi dicasteri ed uffici
(implied powers clause).
Sezione 9. - L'immigrazione o
l'introduzione di quelle persone che gli Stati
attualmente esistenti possono ritenere
conveniente di ammettere, non potrà essere
vietata dal Congresso prima dell'anno 1808; ma
può essere imposta sopra tale introduzione una
tassa o un diritto non superiore ai dieci
dollari per persona. Il privilegio dell'habeas
corpus non sarà sospeso se non quando, in caso
di ribellione o d'invasione, lo esiga la
sicurezza pubblica. Non potrà essere approvato
alcun decreto di limitazione dei diritti del
cittadino, né alcuna legge penale retroattiva.
Non potrà essere imposto testatico, o altro
tributo diretto, se non in proporzione del
censimento e della valutazione degli averi di
ciascuno, che dovranno essere effettuati come
disposto più sopra nella presente legge. Nessuna
tassa e nessun diritto potrà essere stabilito
sopra merci esportate da uno qualunque degli
Stati. Nessuna preferenza dovrà essere data dai
regolamenti commerciali o fiscali ai porti di
uno Stato rispetto a quelli di un altro; e le
navi dirette ad uno Stato o provenienti dai suoi
porti non potranno essere costrette ad entrare
in quelli di un altro Stato o di pagarvi alcun
diritto. Nessuna somma dovrà essere prelevata
dal Tesoro, se non in seguito a stanziamenti
decretati per legge; e dovrà essere pubblicato
periodicamente un rendiconto regolare delle
entrate e delle spese pubbliche. Gli Stati Uniti
non conferiranno alcun titolo di nobiltà;
nessuna persona che occupi un posto retribuito o
di fiducia, alle dipendenze degli Stati Uniti
potrà, senza il consenso del Congresso,
accettare doni, emolumenti, incarichi o titoli
da un Sovrano, da un Principe o da uno Stato
straniero. Sezione 10. - Nessuno Stato potrà,
concludere trattati, alleanze o patti
confederali; o accordare permessi di preda o
rappresaglia; o battere moneta; o emettere
titoli di credito; o consentire che il pagamento
dei debiti avvenga in altra forma che mediante
monete d'oro o d'argento; o approvare alcun
decreto di limitazione dei diritti del
cittadino, alcuna legge penale retroattiva,
ovvero leggi che portino deroga alle
obbligazioni derivanti da contratti; o conferire
titoli di nobiltà. Nessuno Stato potrà, senza il
consenso del Congresso, stabilire imposte o
diritti di qualsiasi genere sulle importazioni e
sulle esportazioni, ad eccezione di quanto sia
assolutamente indispensabile per dare esecuzione
alle proprie leggi di ispezione; e il gettito
netto di tutti i diritti e di tutte le
contribuzioni imposte da qualsiasi Stato sulle
importazioni e sulle esportazioni sarà a
disposizione della Tesoreria degli Stati Uniti;
e tutte le leggi relative saranno soggette a
revisione e a controllo da parte del Congresso.
Nessuno Stato potrà, senza il consenso del
Congresso, imporre alcuna imposta sulle navi in
base al tonnellaggi, mantenere truppe o navi da
guerra in tempo di pace, concludere trattati o
unioni con altri Stati o con Potenze straniere,
o impegnarsi in una guerra, salvo in caso di
invasione o di pericolo così imminente da non
ammettere alcun indugio.
Articolo 2
Sezione 1. - II Presidente degli Stati
Uniti d'America sarà investito del potere
esecutivo. Egli rimarrà in carica per il periodo
di quattro anni, e la sua elezione e quella del
Vicepresidente, eletto per lo stesso periodo,
avranno luogo nel modo seguente: Ogni Stato
nominerà, nel modo che verrà stabilito dai suoi
organi legislativi, un numero di elettori pari
al numero complessivo dei Senatori e dei
Rappresentanti che lo Stato ha diritto di
mandare al Congresso; nessun Senatore e
Rappresentante, però, né alcuna persona che
abbia un pubblico incarico o un impiego
retribuito dagli Stati Uniti, potrà essere
nominato elettore. Gli elettori si riuniranno
nei rispettivi Stati e voteranno a scrutinio
segreto per due persone, delle quali una almeno
non dovrà appartenere allo stesso Stato degli
elettori. Essi compileranno una lista di tutti
coloro che hanno ottenuto voti e del numero dei
voti raccolti da ciascuno; questa lista sarà da
essi firmata, autenticata e trasmessa, sotto
sigillo, alla sede del governo degli Stati
Uniti, indirizzata al Presidente del Senato. Il
Presidente del Senato, in presenza del Senato e
della Camera dei Rappresentanti, aprirà le liste
autenticate e quindi si procederà al computo dei
voti. La persona che avrà ottenuto il maggior
numero di voti sarà Presidente, sempre che
questo numero rappresenti la maggioranza del
numero totale degli elettori prescelti: e se vi
sarà più di uno che abbia ottenuto tale
maggioranza, con un eguale numero di voti,
allora la Camera dei Rappresentanti procederà
immediatamente a scegliere uno di essi per
Presidente, mediante scrutinio segreto; qualora
invece nessuno raccogliesse la maggioranza, la
Camera procederà in modo analogo a eleggere il
Presidente tra i cinque che abbiano raccolto il
maggior numero di voti. Nell'elezione del
Presidente, tuttavia, i voti saranno dati per
Stato e la rappresentanza di ciascuno Stato avrà
un solo voto. Il numero legale sarà costituito a
tale scopo dalla rappresentanza, composta di uno
o più membri, dei due terzi degli Stati, ma per
la validità dell'elezione saranno necessari i
voti della meta più uno di tutti gli Stati. In
ogni caso, dopo l'elezione del Presidente, la
persona che abbia raccolto il maggior numero di
voti degli elettori sarà nominata
Vicepresidente. Se due o più candidati si
trovassero con egual numero di voti, il Senato
eleggerà fra questi il Vicepresidente a
scrutinio segreto. Il Congresso può determinare
l'epoca per la designazione degli elettori, e il
giorno in cui questi dovranno dare i loro voti;
giorno che dovrà essere lo stesso per tutti gli
Stati Uniti. Nessuna persona, che non sia per
nascita o, comunque, cittadino degli Stati Uniti
nel momento in cui questa Costituzione sarà
adottata, potrà essere eleggibile alla carica di
Presidente, né potrà essere eleggibile a tale
carica chi non abbia raggiunto l'età di 35 anni
e non sia residente negli Stati Uniti da 14
anni. In caso di rimozione del Presidente dalla
carica, o di morte, o di dimissioni, o di
inabilità ad adempiere le funzioni e i doveri
inerenti alla sua carica, questa sarà affidata
al Vicepresidente, ed il Congresso potrà
provvedere mediante legge, in caso di rimozione,
di morale, di dimissioni o di inabilità sia del
Presidente che del Vicepresidente, dichiarando
quale pubblico funzionario dovrà adempiere le
funzioni di Presidente, e tale funzionario le
adempirà fino a quando la causa di inabilità
cessi, o venga eletto il nuovo Presidente. Il
Presidente riceverà per i suoi servizi, a epoche
stabilite, un'indennità, che non potrà essere
aumentata né diminuita durante il periodo per il
quale egli e stato eletto; ed egli non dovrà
percepire durante tale periodo alcun altro
emolumento dagli Stati Uniti o da uno qualsiasi
degli Stati. Prima di entrare in carica, il
Presidente dovrà fare la seguente dichiarazione,
con giuramento o impegnando la sua parola
d'onore: "Giuro, (o affermo) solennemente che
adempirò con fedeltà all'ufficio di Presidente
degli Stati Uniti e che con tutte le mie forze
preserverò, proteggerò e difenderò la
Costituzione degli Stati Uniti".
Sezione 2. - Il Presidente sarà
Comandante in Capo dell'Esercito, della Marina
degli Stati Uniti e della Milizia dei diversi
Stati, quando questa sia chiamata al servizio
attivo degli Stati Uniti; egli potrà richiedere
il parere per iscritto del principale
funzionario di ciascuno dei dicasteri esecutivi
su ogni argomento relativo ai doveri dei loro
rispettivi uffici, e avrà anche l'autorità di
concedere diminuzioni di pena e grazia per tutti
i crimini compiuti contro gli Stati Uniti, salvo
nel caso dei procedimenti di incriminazione da
parte della Camera (impeachment). Egli avrà il
potere, su parere e con il consenso del Senato,
di concludere trattati, purché vi sia
l'approvazione di due terzi dei Senatori
presenti; designerà e, su parere e con il
consenso dei Senato, nominerà gli ambasciatori,
gli altri diplomatici e i consoli, i giudici
della Corte Suprema e tutti gli altri pubblici
funzionari degli Stati Uniti la cui nomina non
sia altrimenti disposta con la presente
Costituzione, e che debba essere stabilita con
apposita legge; ma il Congresso può, mediante
legge, devolvere quelle nomine di funzionari di
grado inferiore che riterrà opportuno al solo
Presidente, alle Corti giudiziarie, ovvero ai
capi dei singoli dicasteri. Il Presidente avrà
il potere di assegnare le cariche che si
rendessero vacanti nell'intervallo tra una
sessione e l'altra del Senato, mediante nomine
provvisorie, le quali avranno validità fino alla
fine della sessione successiva.
Sezione 3. - Il Presidente informerà di
tanto in tanto il Congresso sulle condizioni
dell'Unione e raccomanderà all'esame del
Congresso quei provvedimenti che riterrà
necessari e convenienti; potrà, in contingenze
straordinarie, convocare entrambe le Camere,
oppure una di esse, e, in caso di dissenso tra
le Camere circa la durata dell'aggiornamento,
potrà fissare quella che gli parrà conveniente;
riceverà gli ambasciatori e gli altri
diplomatici; avrà cura della piena osservanza
delle leggi e sanzionerà la nomina di tutti i
funzionari degli Stati Uniti.
Sezione 4. - Il Presidente, il
Vicepresidente e ogni altro funzionario civile
degli Stati Uniti saranno rimossi dall'ufficio
ove. in seguito ad accusa mossa dalla Camera,
risultino colpevoli di tradimento. di
concussione o di altri gravi-reati.
Articolo 3
Sezione 1. - II potere giudiziario degli
Stati Uniti sarà affidato ad una Corte Suprema e
a quelle Corti di grado inferiore che il
Congresso potrà di volta in volta creare e
costituire. I giudici della Corte Suprema e
quelli delle Corti di grado inferiore
conserveranno il loro ufficio finché non se ne
renderanno indegni con la loro condotta (during
good behavior), e ad epoche fisse riceveranno
per i loro servizi un'indennità che non potrà
essere diminuita finche essi rimarranno in
carica.
Sezione 2. - Il potere giudiziario si
estenderà a tutti i casi, di diritto e di
equità, che si presenteranno nell'ambito della
presente Costituzione, delle leggi degli Stati
Uniti e dei trattati stipulati o da stipulare,
sotto la loro autorità; a tutti i casi
concernenti gli ambasciatori, gli altri
rappresentanti diplomatici ed i consoli; a tutti
i casi che riguardino l'ammiragliato e la
giurisdizione marittima; alle controversie tra
due a più Stati, tra uno Stato e i cittadini di
un altro Stato, tra cittadini di Stati diversi,
tra cittadini di uno stesso Stato che reclamino
terre in base a concessioni di altri Stati, e
tra uno Stato o i suoi cittadini e Stati,
cittadini o sudditi stranieri. In tutti i casi
che riguardino ambasciatori, altri
rappresentanti diplomatici, o consoli e in
quelli in cui uno Stato sia parte in causa, la
Corte Suprema avrà giurisdizione esclusiva. In
tutti gli altri casi sopra menzionati la Corte
Suprema avrà giurisdizione d'appello, sia in
diritto che in fatto, con le eccezioni e norme
che verranno fissate dal Congresso. Il giudizio
per tutti i crimini, salvo nei casi di accusa
mossa dalla Camera dei Rappresentanti, dovrà
avvenire mediante giuria; e tale giudizio sarà
tenuto nello Stato dove detti crimini siano
stati commessi; quando il crimine non sia stato
commesso in alcuno degli Stati, il giudizio si
terra nel luogo o nei luoghi che saranno stati
designati per legge dal Congresso.
Sezione 3. - Sarà considerato tradimento
contro gli Stati Uniti soltanto l'aver impugnato
le armi contro di essi, o l'aver fatto causa
comune con nemici degli Stati Uniti, fornendo
loro aiuto e soccorsi. Nessuno sarà dichiarato
colpevole di alto tradimento, se non su
testimonianza di due persone che siano state
presenti a uno stesso atto flagrante, ovvero
quando egli confessi la sua colpa in pubblico
processo. II potere di emettere una condanna per
alto tradimento spetta al Congresso; ma nessuna
sentenza di tradimento potrà comportare perdita
di diritti per i discendenti, o confisca di beni
se non durante la vita del colpevole.
Articolo 4
Sezione 1. - In ogni Stato saranno
attribuiti piena fiducia e pieno credito agli
atti, ai documenti pubblici e ai procedimenti
giudiziari degli altri Stati; e il Congresso
potrà, mediante leggi generali, prescrivere il
modo in cui la validità di tali atti, documenti
e procedimenti debba essere determinata, nonché
gli effetti della validità stessa.
Sezione 2. - I cittadini di ogni Stato
hanno diritto, in ogni altro Stato, a tutti i
privilegi e a tutte le immunità inerenti alla
condizione di cittadini. Qualsiasi persona
accusata in uno Stato di alto tradimento, di
fellonia o di altro crimine e che si sia
sottratta alla giustizia e sia trovata in un
altro Stato, sarà - su richiesta degli organi
esecutivi dello Stato da cui è fuggita -
consegnata e condotta allo Stato che abbia
giurisdizione per il reato ad essa imputato.
Nessuna persona sottoposta a prestazioni di
servizio o di lavoro in uno degli Stati, secondo
le leggi ivi vigenti, e che si sia rifugiata in
un altro Stato potrà, in virtù di qualsiasi
legge o regolamento quivi in vigore, essere
esentata da tali prestazioni di servizio o di
lavoro; ma, su richiesta dell'interessato, verrà
riconsegnata alla parte cui tali prestazioni
sono dovute.
Sezione 3. - Nuovi Stati potranno essere
ammessi nell'Unione per decisione del Congresso;
ma nessuno Stato nuovo potrà essere costituito
entro la giurisdizione di qualsiasi Stato già
esistente; e nessuno Stato potrà essere formato
dalla riunione di due o più Stati già esistenti,
o di parte di essi, senza il consenso delle
Legislature degli Stati interessati, oltre che
del Congresso. Il Congresso avrà l'autorità di
disporre del territorio e delle altre proprietà
appartenenti agli Stati Uniti e di stabilire
tutte le norme e le misure che in detto
territorio si ritenessero necessarie. Nessuna
disposizione della presente Costituzione potrà
essere interpretata in modo pregiudizievole a
qualsiasi diritto che possa essere accampato
dagli Stati Uniti o da uno dei singoli Stati.
Sezione 4. - Gli Stati Uniti garantiranno
ad ogni Stato dell'Unione la forma di governo
repubblicana, e proteggeranno ogni Stato contro
qualsiasi invasione e - su richiesta degli
organi legislativi o del Potere esecutivo
(quando il Legislativo non possa essere
convocato) - contro violenze interne.
Articolo 5
Il Congresso, ogniqualvolta i due terzi delle
Camere lo riterranno necessario, proporrà
emendamenti alla presente Costituzione, oppure,
su richiesta dei due terzi delle Legislature dei
vari Stati, convocherà una Convenzione per
proporre gli emendamenti. In entrambi i casi,
gli emendamenti saranno validi a ogni effetto,
come parte di questa Costituzione, allorché
saranno stati ratificati dalle Legislature di
tre quarti degli Stati, o dai tre quarti delle
Convenzioni riunite a tale scopo in ciascuno
degli Stati, a seconda che l'uno o l'altro modo
di ratifica sia stato prescritto dal Congresso;
tuttavia resta stabilito che nessun emendamento,
prima dell'anno 1808, potrà modificare in alcun
modo i capoversi primo e quarto della Sezione 9
dell'Articolo 1, e che nessuno Stato, senza il
suo proprio consenso, potrà essere privato della
parità di rappresentanza nel Senato.
Articolo 6
Tutti i debiti contratti e le obbligazioni
assunte prima della presente Costituzione
saranno validi per gli Stati Uniti sotto la
presente Costituzione, come lo erano sotto la
Confederazione. La presente Costituzione e le
leggi degli Stati Uniti che verranno fatte in
conseguenza di essa, e tutti i trattati
conclusi, o che si concluderanno, sotto
l'autorità degli Stati Uniti, costituiranno la
legge suprema del Paese (the supreme Law of the
Land); e i giudici di ogni Stato saranno tenuti
a conformarsi ad essi, quali che possano essere
le disposizioni in contrario nella Costituzione
o nella legislazione di qualsiasi singolo Stato.
I Senatori e i Rappresentanti sopra menzionati,
i membri delle Legislature dei singoli Stati e
tutti i rappresentanti del Potere esecutivo e di
quello giudiziario, sia degli Stati Uniti, che
di ogni singolo Stato, saranno tenuti, con
giuramento e con dichiarazione sul loro onore, a
difendere la presente Costituzione; ma nessuna
professione di fede religiosa sarà mai imposta
come necessaria per coprire un ufficio od una
carica pubblica degli Stati Uniti. Articolo 7La
ratifica da parte delle Assemblee di nove Stati
sarà sufficiente a far entrare in vigore la
presente Costituzione negli Stati che l'abbiano
in tal modo ratificata. Redatto in Assemblea per
unanime consenso degli Stati presenti, il giorno
diciassettesimo del settembre dell'anno del
Signore 1787, e dodicesimo dell'indipendenza
degli Stati Uniti d'America. In fede di che
abbiamo qui sotto apposto le nostre firme.
EMENDAMENTI
I (15.12.1791)
Il Congresso non potrà fare alcuna legge per il
riconoscimento di qualsiasi religione, o per
proibirne il libero culto; o per limitare la
libertà di parola o di stampa; o il diritto che
hanno i cittadini di riunirsi in forma pacifica
e di inoltrare petizioni al governo per la
riparazione di torti subiti.
II
(id. 1791)
Essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato
libero una ben ordinata milizia, il diritto dei
cittadini di tenere e portare armi non potrà
essere violato.
III
(id. 1791)
Nessun soldato, in tempo di pace, potrà essere
alloggiato in una casa privata senza il consenso
del proprietario; né potrà esserlo in tempo di
guerra, se non nei modi che verranno prescritti
per legge.
IV
(id. 1791)
Il diritto dei cittadini a godere della
sicurezza per quanto riguarda la loro persona,
la loro casa, le loro carte e le loro cose,
contro perquisizioni e sequestri ingiustificati,
non potrà essere violato; e nessun mandato
giudiziario potrà essere emesso, se non in base
a fondate supposizioni, appoggiate da un
giuramento o da una dichiarazione sull'onore e
con descrizione specifica del luogo da
perquisire, e delle persone da arrestare o delle
cose da sequestrare.
V
(id. 1791)
Nessuno sarà tenuto a rispondere di un reato che
comporti la pena capitale, o comunque infamante,
se non per denuncia o accusa fatta da una grande
giuria, a meno che il reato non sia compiuto da
individui appartenenti alle forze di terra o di
mare, o alla milizia, quando questa si trovi in
servizio attivo, in tempo di guerra o di
pericolo pubblico; né alcuno potrà essere
sottoposto due volte, per un medesimo delitto, a
un procedimento che comprometta la sua vita o la
sua integrità fisica; né potrà essere obbligato,
in qualsiasi causa penale, a deporre contro sé
medesimo, ne potrà essere privato della vita,
della libertà o della proprietà, se non in
seguito a regolare procedimento legale (without
due process of law); e nessuna proprietà potrà
essere destinata ad un uso pubblico, senza un
giusto indennizzo.
VI
(id. 1791)
In ogni processo penale, l'accusato avrà il
diritto di essere giudicato sollecitamente e
pubblicamente da una giuria imparziale dello
Stato e del distretto in cui il reato e stato
commesso (i limiti del quale distretto saranno
stati precedentemente determinati per legge); e
avrà diritto di essere informato della natura e
del motivo dell'accusa; di esser messo a
confronto con i testimoni a suo favore, e di
farsi assistere da un avvocato per la sua
difesa.
VII
(id. 1791)
Nelle cause che dovranno essere giudicate a
norma della common law, il diritto al giudizio a
mezzo di giuria sarà mantenuto ogni volta che
l'oggetto della controversia superi il valore di
venti dollari; e nessun fatto giudicato da una
giuria potrà essere sottoposto a nuovo esame in
qualsiasi altra Corte degli Stati Uniti, se non
secondo le norme della common law.
VIII (id. 1791)
Non si dovranno esigere cauzioni esorbitanti, né
imporre ammende eccessive, né infliggere pene
crudeli e inusitate.
IX
(id. 1791)
L'enumerazione di alcuni diritti fatta nella
Costituzione non potrà essere interpretata in
modo che ne rimangano negati o menomati altri
diritti mantenuti dai cittadini.
X
(id. 1791)
I poteri non delegati dalla Costituzione agli
Stati Uniti, o da essa non vietati agli Stati,
sono riservati ai rispettivi Stati, ovvero al
popolo (clausola dei poteri residui).
XI
(8.1.1798)
Il Potere giudiziario federale degli Stati Uniti
non potrà essere chiamato a decidere in
qualsivoglia processo, di diritto o di equità,
iniziato o perseguito contro uno degli Stati
Uniti da cittadini di un altro Stato o da
sudditi di un qualsiasi Stato estero.
XII
(25.9.1804)
Gli elettori si riuniranno nei loro rispettivi
Stati e procederanno con voto a scrutinio
segreto alla nomina del Presidente e del
Vicepresidente, uno dei quali almeno non dovrà
essere abitante delle stesso Stato degli
elettori; questi designeranno in una scheda la
persona per cui votano come Presidente e in una
scheda distinta quella per cui votano come
Vicepresidente; compileranno liste distinte di
tutte le persone designate per la
Vicepresidenza, e del numero di voti da ciascuna
raccolti: tali liste saranno dagli elettori
firmate, autenticate, e trasmesse, sigillate,
alla sede del governo degli Stati Uniti,
indirizzate al Presidente del Senato. Il
Presidente del Senato, presenti le due Camere,
aprirà tutti i verbali e si procederà al computo
dei voti. Colui che avrà ottenuto il maggior
numero di suffragi per la Presidenza, sarà
Presidente, sempre che tale numero rappresenti
la maggioranza del numero totale degli elettori
riuniti. Se nessuno raggiungesse tale
maggioranza, la Camera dei Rappresentanti
sceglierà immediatamente il Presidente, per
scrutinio segreto fra i tre candidati che
avranno ottenuto per la Presidenza il maggior
numero di voti. Ma, in questa scelta del
Presidente, i voti si conteranno per Stato,
avendo la rappresentanza di ciascuno Stato un
solo voto. Il numero legale per questo scrutinio
sarà costituito dalla rappresentanza di due
terzi degli Stati, composta di uno o più membri,
e la maggioranza di tutti gli Stati sarà
necessaria per la scelta. Se la Camera dei
Rappresentanti non sceglierà, il Presidente,
allorché questa scelta le sia devoluta, prima
del quarto giorno del seguente mese di marzo, il
Vicepresidente fungerà da Presidente, come nel
caso di decesso o d'altra incapacità
costituzionale del Presidente. Colui che ottiene
un maggior numero di suffragi per la
Vicepresidenza, sarà Vicepresidente, sempre che
tale numero rappresenti la maggioranza del
numero totale degli elettori riuniti; e se
nessuno raggiungesse questa maggioranza, il
Senato sceglierà il Vicepresidente fra i due
candidati che hanno ottenuto il maggior numero
di voti: la presenza dei due terzi dei Senatori
e la maggioranza del numero totale sono
necessarie per questa scelta. Peraltro, nessuno
che sia costituzionalmente ineleggibile alla
carica di Presidente, sarà eleggibile a quella
di Vicepresidente degli Stati Uniti.
XIII (18.12.1865)
Sezione I. - Né schiavitù, né servitù
involontaria potranno sussistere negli Stati
Uniti, o in luogo alcuno soggetto alla loro
giurisdizione, se non per punizione di un
crimine per il quale l'imputato sia stato
debitamente condannato.
Sezione 2. - II Congresso è incaricato di
emanare le norme necessarie per imporre
l'osservanza di questo articolo.
XIV
(28.7.1868)
Sezione 1. - Tutte le persone nate o
naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla
loro giurisdizione sono cittadini degli Stati
Uniti e dello Stato in cui risiedono. Nessuno
Stato emanerà o darà vigore ad alcuna legge che
restringa i privilegi o le immunità dei
cittadini degli Stati Uniti; così pure nessuno
Stato priverà alcuna persona della vita, della
libertà, o della proprietà se non in seguito a
regolare procedimento legale (without due
process of law), né rifiuterà a chicchessia nei
limiti della sua giurisdizione l'eguale
protezione delle leggi (the equal protection of
the laws).
Sezione 2. - I Rappresentanti saranno ripartiti
fra i diversi Stati in proporzione alla
popolazione di questi, computando la totalità
degli abitanti di ciascuno Stato, ad esclusione
degli indiani non tassati. Ma se il diritto di
voto in una qualsiasi elezione per la scelta
degli elettori del Presidente e del
Vicepresidente degli Stati Uniti, o dei
Rappresentanti al Congresso, o dei
rappresentanti del Potere esecutivo e
giudiziario di uno Stato o dei membri della sua
Legislatura, è rifiutato ad alcuni degli
abitanti maschi di tale Stato che abbiano
compiuto ventuno anni d'età e siano cittadini
degli Stati Uniti, o se questo diritto è
ristretto in qualsiasi modo, ove non sia per
avere partecipato a una ribellione o per altro
crimine, la base della rappresentanza di questo
Stato sarà ridotta in proporzione al numero dei
cittadini che saranno stati esclusi, confrontato
con il numero totale dei cittadini maschi dello
Stato suddetto che abbiano compiuto i ventuno
anni di età.
Sezione 3. - Non potrà essere Senatore né
Rappresentante al Congresso, né elettore del
Presidente o del Vicepresidente, né ricoprire
alcun impiego civile o militare dipendente dagli
Stati Uniti o da qualche Stato chi, avendo
antecedentemente - come membro del Congresso
pubblico funzionario degli Stati Uniti, o membro
della Legislatura di uno Stato, o rappresentante
del Potere esecutivo o giudiziario di uno Stato
- prestato giuramento di difendere la
Costituzione degli Stati Uniti, abbia preso
parte a un'insurrezione o ribellione contro la
Nazione stessa, o prestato aiuto od assistenza
ai suoi nemici. Ma il Congresso potrà, col voto
di due terzi dei membri di ciascuna Camera,
eliminare questo motivo di incapacità.
Sezione 4. - La validità del debito pubblico
degli Stati Uniti, contratto secondo la legge,
compresi i debiti derivanti dal pagamento di
pensioni e ricompense in ragione di servigi resi
per la repressione di insurrezioni o ribellioni,
non potrà mai essere messa in discussione. Ma né
gli Stati Uniti, né alcuno Stato potranno
prendere a loro carico, o pagare alcun debito, o
alcuna obbligazione contratti per venire in
aiuto alla insurrezione o ribellione contro gli
Stati Uniti, né alcuna indennità reclamata per
la perdita o l'emancipazione di alcuno schiavo;
tutti i debiti, le obbligazioni, i reclami per
simili titoli saranno tenuti per illegali e
nulli.
Sezione 5. - Il Congresso è incaricato di
emanare le norme necessarie per l'applicazione
di questo articolo.
XV
(30.3.1870)
Sezione 1. - Il diritto di voto spettante ai
cittadini degli Stati Uniti non potrà essere
negato né limitato dagli Stati Uniti, né da
alcuno Stato, per ragioni di razza o di
precedente condizione servile.
Sezione 2. - Il Congresso è incaricato di
emanare le norme necessarie per l'applicazione
di questo articolo.
XVI
(25.2.1913)
Il Congresso avrà la facoltà di stabilire ed
esigere imposte sui redditi derivanti da
qualunque fonte, senza ripartirle tra i vari
Stati e senza dover tenere conto di alcun
censimento o valutazione.
XVII (31.5.1913)
Il Senato degli Stati Uniti sarà composto di due
Senatori per ciascuno Stato, eletti dalla
popolazione di questo per la durata di sei anni:
e ogni Senatore avrà diritto ad un solo voto.
Gli elettori di ogni Stato dovranno possedere
gli stessi requisiti richiesti per essere
elettori del più numeroso dei due rami della
Legislatura dello Stato. Allorché nel Senato
dovesse rendersi vacante uno dei seggi spettanti
ad uno Stato, il Potere esecutivo di quello
Stato ordinerà che si proceda alle elezioni per
la copertura del seggio vacante; a meno che la
Legislatura dello Stato in parola non autorizzi
il Potere esecutivo locale a procedere a nomine
provvisorie, valide sino a che il popolo non
provveda a coprire la vacanza con elezioni da
tenersi quando la Legislatura stessa disponga.
Il presente emendamento non dovrà essere
interpretato nel senso che possa influire
sull'elezione o la permanenza in carica di un
qualunque Senatore prescelto prima che
l'emendamento stesso entri a far parte
integrante della Costituzione.
XVIII (1920)
Sezione l. - A partire da un anno dopo la
ratifica del presente articolo, e per effetto
del medesimo, sono vietati entro i confini degli
Stati Uniti la fabbricazione, la vendita e il
trasporto a scopo di consumo dei liquori nocivi,
nonché l'importazione e l'esportazione dei
medesimi da e per il territorio degli Stati
Uniti e di tutte le regioni soggette alla loro
giurisdizione.
Sezione 2. - Il Congresso ed i vari Stati sono
autorizzati a emanare le norme necessarie per
l'applicazione del presente articolo.
Sezione 3. - Il presente articolo non sarà
valido, sinché non sarà stato ratificato dagli
organi legislativi dei singoli Stati quale
emendamento alla Costituzione, come previsto da
quest'ultima entro sette anni dalla data in cui
esso sarà sottoposto dal Congresso ai singoli
Stati per tale ratifica.
XIX
(1920)
Il diritto di voto conferito ai cittadini degli
Stati Uniti non potrà essere negato o limitato
dagli Stati Uniti o da uno degli Stati in
considerazione del sesso. Il Congresso è
incaricato di emanare le norme necessarie per
l'applicazione di questo articolo.
XX
(1933)
Sezione 1. - La durata in carica del Presidente
e del Vicepresidente avrà termine a mezzogiorno
del 20 gennaio, mentre la durata in carica dei
Senatori e dei Rappresentanti cesserà alle
dodici del giorno 3 gennaio degli anni in cui
avrebbero dovuto scadere i rispettivi mandati se
il presente articolo non fosse stato ratificato;
alle stesse date entreranno in carica i loro
successori.
Sezione 2. - Il Congresso si riunirà almeno una
volta all'anno, e la sessione dovrà aver inizio
a mezzogiorno del 3 gennaio, a meno che il
Congresso stesso non fissi per legge un altro
giorno.
Sezione 3. - Se all'epoca fissata per l'inizio
del mandato presidenziale il Presidente eletto
fosse deceduto, il Vicepresidente diverrà
Presidente. Se non si fosse proceduto alla
designazione di un Presidente, prima del momento
fissato per l'inizio del mandato, o se il
Presidente eletto non avesse dimostrato di
possedere i requisiti necessari, il
Vicepresidente fungerà da Presidente sino a
quando non sia stato proclamato formalmente un
Presidente; e, nel caso in cui né un Presidente
eletto, né un Vicepresidente eletto avessero
dimostrato di possedere i requisiti necessari,
il Congresso provvederà per legge ad indicare
chi dovrà fungere da Presidente o il modo in cui
dovrà essere designata la persona che dovrà
fungere da Presidente; la persona così designata
eserciterà le funzioni presidenziali sino a
quando non vengano formalmente proclamati un
Presidente od un Vicepresidente.
Sezione 4. - Il Congresso può, con legge,
prendere i provvedimenti necessari nel caso di
morte di una delle persone tra le quali la
Camera dei Rappresentanti sceglie il Presidente,
ove il diritto di scelta le sia devoluto, e per
il caso di morte di una delle persone tra le
quali il Senato sceglie il Vicepresidente, ove
il diritto di scelta gli sia devoluto.
Sezione 5. - Le Sezioni 1) e 2) entreranno in
vigore il 15 ottobre successivo alla ratifica
del presente articolo.
Sezione 6. - Il presente articolo non sarà
valido sinché non sarà stato ratificato come
emendamento alla Costituzione dalle Legislature
di tre quarti degli Stati, entro sette anni
dalla data in cui esso sarà sottoposto alla loro
approvazione.
XXI
(1933)
Sezione 1. - L'articolo XVIII di emendamento
alla Costituzione degli Stati Uniti e abrogato.
Sezione 2. - Il trasporto o l'importazione in
qualunque Stato, Territorio o Possedimento degli
Stati Uniti dei liquori nocivi a scopo di
vendita o di consumo, in violazione delle leggi
ivi vigenti, sono vietati con il presente
articolo.
Sezione 3.- Il presente articolo non sarà valido
finche non sarà ratificato come emendamento alla
Costituzione, e, come da questa previsto, dalle
Convenzioni (Conventions) elette nei vari Stati,
entro sette anni dalla data in cui sarà
sottoposto dal Congresso agli Stati stessi per
la ratifica.
XXII (1951)
Nessuno potrà essere eletto per più di due volte
alla carica presidenziale e nessuno, che abbia
occupato tale carica o abbia esercitato le
funzioni di Presidente per più di due anni
durante il mandato di un altro Presidente
eletto, potrà essere eletto per più di una volta
alla carica presidenziale. Questo articolo non
si applicherà al Presidente che era in carica al
momento in cui l'articolo stesso veniva proposto
dal Congresso e non impedirà a colui, che occupi
la carica di Presidente o funga da Presidente
nel corso del mandato durante il quale questo
articolo entra in vigore, di occupare tale
carica o esercitarne le funzioni per il restante
periodo del mandato stesso.
XXIII (1961)
Sezione 1. - Il Distretto ove si trova stabilita
la sede del governo degli Stati Uniti eleggerà,
secondo la procedura che verrà determinata dal
Congresso, un numero di elettori del Presidente
e del Vicepresidente pari al numero totale dei
Senatori e dei Rappresentanti al Congresso, cui
il Distretto medesimo avrebbe diritto, se fosse
costituito in Stato, ma tale numero non potrà
superare in alcun caso quello degli elettori
designati dallo Stato meno popoloso dell'Unione;
gli elettori stessi si uniranno a quelli
designati dagli Stati e saranno considerati, ai
fini dell'elezione del Presidente e del
Vicepresidente, come designati da uno Stato;
essi si riuniranno nel territorio del Distretto
e adempiranno i doveri loro assegnati dal XII
emendamento.
Sezione 2. - Il Congresso è incaricato di
emanare le norme necessarie per imporre
l'osservanza di questo articolo.
XXIV (1964)
Sezione 1. - Il diritto dei cittadini degli
Stati Uniti ad essere iscritti nelle liste
elettorali per le elezioni, sia primarie sia di
qualsiasi altra natura, del Presidente e del
Vicepresidente, degli elettori presidenziali e
dei Senatori e dei Rappresentanti al Congresso
non sarà rifiutato o limitato, né dagli Stati
Uniti né da qualsiasi singolo Stato, per il
motivo che l'interessato non abbia pagato una
tassa elettorale (poll tax) o qualsiasi altra
tassa.
Sezione 2. - Il Congresso è incaricato di
emanare le norme necessarie per imporre
l'osservanza di questo articolo.
XXV
(1967)
Sezione 1. - In caso di rimozione dalla carica,
di morte o di dimissioni del Presidente, il
Vicepresidente degli Stati Uniti diverrà
Presidente.
Sezione 2. - In caso di vacanza della
Vicepresidenza, il Presidente nomina un nuovo
Vicepresidente, che prende possesso della carica
dopo che le Camere ne abbiano ratificato la
nomina a maggioranza assoluta dei propri
componenti.
Sezione 3. - Se il Presidente comunica, per
iscritto, al Presidente pro tempore del Senato
ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti
di non essere in grado di esercitare i poteri e
i doveri del suo ufficio, i medesimi vengono,
allora, esercitati dal Vicepresidente degli
Stati Uniti, in qualità di Presidente supplente,
fino a che il Presidente comunichi, per
iscritto, agli anzidetti organi di essere in
grado di riassumere le proprie funzioni.
Sezione 4. - Se il Vicepresidente e la
maggioranza dei principali dirigenti dei
dipartimenti ministeriali, o di un altro organo
designato con legge dal Congresso, comunicano
per iscritto al Presidente pro tempore del
Senato ed allo Speaker della Camera dei
Rappresentanti che il Presidente non è in grado
di esercitare i poteri e i doveri del suo
ufficio, questi sono allora immediatamente
assunti dal Vicepresidente, in qualità di
Presidente supplente. Ma se, in seguito, il
Presidente trasmette al Presidente pro tempore
del Senato ed allo Speaker della Camera dei
Rappresentanti una dichiarazione scritta,
attestante che non sussiste più alcuna sua
incapacità al riguardo, allora egli può
riassumere i poteri e i doveri del suo ufficio,
a meno che, entro quattro giorni, il
Vicepresidente e la maggioranza dei principali
dirigenti dei dipartimenti ministeriali, o di un
altro organo designato con legge dal Congresso,
inviino a loro volta una dichiarazione scritta
al Presidente pro tempore del Senato ed allo
Speaker della Camera dei Rappresentanti,
attestante che il Presidente non è in grado di
esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio.
In tal caso il Congresso assumerà una decisione
al riguardo, riunendosi entro quarantott'ore a
tale scopo se non si troverà in sessione. Se al
termine di ventun giorni dal ricevimento della
seconda dichiarazione, ovvero al termine di
ventuno giorni dalla data di convocazione
qualora il Congresso non sia in sessione,
entrambe le Camere si pronuncino per la
permanenza dell'impedimento del Presidente,
colla maggioranza dei due terzi dei propri
componenti, il Vicepresidente continuerà,
allora, ad adempiere le funzioni di
Vicepresidente supplente; in caso contrario, il
Presidente riassumerà immediatamente i poteri e
i doveri del suo ufficio.
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